Art. 202
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Perché sussista la legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimità costituzionale non è necessario che occorrano ambedue i requisiti soggettivo ed oggettivo, consistenti, il primo, nell'appartenenza del giudice a quo all'organizzazione giudiziaria e, il secondo, nella natura giurisdizionale dell'attività rispetto alla quale la questione risulta rilevante; conseguentemente, dato che il pretore, anche quando è investito della funzione di organo all'esecuzione esattoriale immobiliare, è pur sempre un soggetto appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria, egli deve ritenersi legittimato a sollevare anche in tale sua veste questioni di legittimità costituzionale.
Art. 202 Testo unico imposte dirette · Art. 233 Testo unico imposte dirette · Art. 24 cost. · Art. 131 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 202
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art202 · fonte del testo
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