Art. 114
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 47 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Affittanze agrarieaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 114
tolto: I redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi accertati catastalmente e rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art114 · fonte del testo
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