Art. 112
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Compensazione tra perdite ed utili di esercizi diversiaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 112
tolto: La perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio. Per i soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104, la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si e' verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali e' consentita la compensazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art112 · fonte del testo
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