Art. 106
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 4 giugno 1987
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 4 giugno 1987
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
L'art. 106 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), disponendo l'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate da tutti gli enti tassabili in base a bilancio, anche se non esercenti attività speculative, è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per avere modificato il principio - stabilito dall'art. 20 della legge di delega (legge 5 gennaio 1956, n. 1) - secondo il quale gli enti tassabili in base a bilancio dovevano essere assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, per plusvalenze realizzate, solo ove esercitassero attività d'impresa.
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 32/1975.
Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 76 cost. · Art. 136 cost. · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1975 al 4 giugno 1987.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa' tassabili in base a bilancio non esercenti attivita' commerciali."
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art106 · fonte del testo
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