Art. 110
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]per la liquidazione trimestrale (articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)
[2]1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata per le imprese minori ((di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).
Testo vigente dal 7 agosto 2026
