Art. 108
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di applicazione (articolo 4 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)
[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
