Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di applicazione (articolo 4 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art108 · fonte del testo