Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento (articolo 40-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 103, in conformita' e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche di trasmissione. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art104 · fonte del testo