Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Liquidazione dell'imposta (articolo 41 ((, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo,)) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 41 nonche' da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 60, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del presente titolo, capo IV, con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. 2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 12 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della parte I della medesima tariffa. 3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione (( prevista dall'articolo 41-bis)) del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)).

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 24 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Liquidazione dell'imposta (articolo 41aggiunto: , commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'imposta, per … il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione tolto: amministrativa di cui all'articolo 38 aggiunto: prevista dall'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto … interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. tolto: Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art45 · fonte del testo