Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facolta' di rilasciare delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art58 · fonte del testo