Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprieta', l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprieta', dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla meta' di tali emolumenti. L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne da' notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art60 · fonte del testo