Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma del titolo II e del presente titolo)) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei precedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle societa' di assicurazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1950 al 1 gennaio 2005. 4 parole aggiunte.

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del aggiunto: titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art54 · fonte del testo