Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1945
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale.
tolto: Tale rimborso sara' effettuato o in unica soluzione o in venti annualita' posticipate uguali, con gli interessi legali.
tolto: Il credito dello Stato, ha lo stesso privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.
tolto: Il ricupero del credito sara' affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art35 · fonte del testo
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