Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1945
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio del mutuo, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.
tolto: La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo non superiore a L. 100.000 al sindaco presidente del Comitato per le riparazioni quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso e' istituito; in tutti gli altri casi all'ufficio del Genio civile competente per territorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art30 · fonte del testo
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