(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Testo vigente dal 1 maggio 1969
(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Testo vigente dal 1 maggio 1969
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969. 47 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i produttori di assicurazione il contributo e' computato sul 50% dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo. Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori e' calcolato sul 60% del loro ammontare. aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art74 · fonte del testo
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