(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). ((Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro)).

Testo vigente dal 3 maggio 1974

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1961 al 3 maggio 1974. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.

(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di tolto: due aggiunto: cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale tolto: e aggiunto: e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione e' interrotta tolto: solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o tolto: in seguito a intimazione dell'Ispettorato aggiunto: all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art23 · fonte del testo