Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima ((dei tecnici o della Commissione provinciale)) La relazione di stima e' depositata dai tecnici ((ovvero della Commissione provinciale)) presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. (R) Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Testo vigente dal 6 febbraio 2003

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003. 21 parole aggiunte.

aggiunto: Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale La relazione di stima e' depositata dai tecnici aggiunto: ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art27 · fonte del testo