Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 257 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (Articoli 9, 10 e 29 della legge 11 marzo 1926, n. 398).
tolto: L'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame agli effetti dello avanzamento, ne, qualora sia gli iscritto sul quadro d'avanzamento, conseguire promozione.
tolto: Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in base a nuovo giudizio delle autorita' stesse, se gia' giudicato, viene promosso, se idoneo, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore e a lui deve essere assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.
tolto: La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella dei verdetto del Consiglio di disciplina.
tolto: L'ufficiale durante la disponibilita', l'aspettativa, la sospensione dall'impiego o dal grado non puo' essere giudicato per l'avanzamento ne' - qualora risulti gia' iscritto sul quadro d'avanzamento - conseguire promozione.
tolto: Al termine della disponibilita', dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale, gia' iscritto sul quadro d'avanzamento, deve - se risulta ancora compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro stesso - essere giudicato nuovamente per l'avanzamento.
tolto: Gli ufficiali, che siano raggiunti dal turno di avanzamento durante l'aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio o per infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, l'anzianita' che avrebbero avuta se non fossero stati collocati in aspettativa.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art5 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.