Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 51 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Art. 27 legge 10 luglio 1930, n. 957).
tolto: Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
tolto: se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;
tolto: se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;
tolto: se per due volte furono cancellati dai detti quadri.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 155 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art155 · fonte del testo
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