Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 101 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).
tolto: Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio di avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.
tolto: Il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 141 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art141 · fonte del testo
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