Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 59 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: (Art. 87 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 957).

tolto: Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':

tolto: 1° ufficiali di complemento;

tolto: 2° ufficiali dell'ausiliaria;

tolto: 3° ufficiali in congedo provvisorio;

tolto: 4° ufficiali della riserva.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 121 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art121 · fonte del testo