Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 70 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 6 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
tolto: L'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente articolo, ha luogo esclusivamente ad anzianita' con le stesse modalita' e norme stabilite dal presente Testo unico per gli ufficiali delle armi combattenti tenendo conto delle loro capacita' ed attitudine tecnica. Essi pero' non saranno sottoposti agli esperimenti stabiliti dall'art. 3 del presente Testo unico ne' alla precedente classifica con punto di merito.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 100 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art100 · fonte del testo
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