[1](Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

[2]Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, e' corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art57 · fonte del testo