[1](Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

[2]Nessuna Amministrazione dello Stato puo' richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

[3]L'incarico nei singoli casi dovra' essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art5 · fonte del testo