[1](Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

[2]L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art14 · fonte del testo