[1](Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

[2]((L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.

[3]L'Avvocatura generale ha sede in Roma.

[4]Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.

[5]Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta)).

[6]14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1979, n. 103

14

La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art18 · fonte del testo