[1](Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti:

[3]1° la Societa' Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia;

[4]2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina;

[5]3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia;

[6]4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte;

[7]5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria;

[8]6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia;

[9]7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche;

[10]8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise;

[11]9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; 10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art253 · fonte del testo