[1](Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

[3]I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente.

[4]Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art130 · fonte del testo