[1](Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

[2]Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi e' attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art129 · fonte del testo