Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 151 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad assegnare ad ogni Commissione venatoria provinciale una somma eguale all'80 per cento degli introiti di ciascuna Provincia.

tolto: In attesa dell'accertamento dei proventi effettivi, il Ministro potra' assegnare alle Commissioni provinciali acconti, per l'importo non superiore ai tre quarti della somma presumibilmente dovuta, e salvo conguaglio finale.

tolto: Le Commissioni venatorie provinciali impiegheranno le somme loro spettanti, sotto controllo ministeriale, nelle spese necessarie al funzionamento proprio ed a quello delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, nonche' nelle spese per la sorveglianza sulla caccia, per i ripopolamenti e per la manutenzione ed il funzionamento di bandite.

tolto: Sul fondo residuale inscritto al detto capitolo di spesa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potra' disporre ulteriori assegnazioni alle Commissioni provinciali, a seconda degli speciali bisogni venatori locali, dopo aver provveduto alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.aggiunto: Testo unico-art. 87 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art87 · fonte del testo