Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'applicazione delle sanzioni prevedute da questa legge non pregiudica l'applicabilita' di quelle stabilite da altre leggi.
tolto: Nel caso di recidiva per uno stesso reato previsto dalla presente legge, la pena e' raddoppiata, ed a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, puo' essere aggiunta la pena della reclusione, ovvero dell'arresto, sino a due mesi.
tolto: Se la violazione e' commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 64, applicano le pene stabilite nel comma precedente. In caso di recidiva e' sempre aggiunta la pena della reclusione o dell'arresto fino a tre mesi, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione.aggiunto: Testo unico-art. 70 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art70 · fonte del testo
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