Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli agenti preposti alla vigilanza, esclusi gli ufficiali indicati nell'art.64, e' vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione. La precedente disposizione non si applica agli agenti, le cui funzioni si esercitino in localita' o per periodi di tempo determinati, eccetto nelle localita' e per il tempo in cui si esercitano le funzioni; non si applicano neppure ai soci delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, che prestino servizio volontario di guardia giurata.
tolto: Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere di volta in volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, a termini delle disposizioni vigenti.aggiunto: Testo unico-art. 65 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art65 · fonte del testo
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