Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario deve pagare annualmente la tassa di lire 1,50 all'ettaro fino a 1000 ettari; di lire 1 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; e di lire 0,50 all'ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari.
tolto: Nella zona delle Alpi la tassa per l'estensione eccedente i primi 500 ettari e' ridotta a lire 0,10 all'ettaro. Le riserve dei Comuni e di altre Amministrazioni pubbliche della stessa zona, quando siano gestite dalla rispettiva Associazione provinciale dei cacciatori, sono esenti da tassa.aggiunto: Testo unico-art. 53 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art53 · fonte del testo
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