Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 139 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento dalla selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo. Tale divieto si estende anche allo spazio di 50 metri dai confini perimetrali delle bandite stesse, eccetto che queste siano completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20 di altezza.

tolto: E' altresi' vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesca ed argini rispettivi, anche d'uso pubblico, che attraversino la bandita.

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' permettere, in qualunque tempo, sotto determinate condizioni, la cattura o l'uccisione di selvaggina a scopo di ripopolamento ovvero per esigenze tecniche della bandita stessa o di protezione delle colture.aggiunto: Testo unico-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art45 · fonte del testo