Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 200 parole tolte, 14 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 300 metri dal capanno unico o dal principale di un appostamento fisso di uccellagione; a meno di 200 metri da un appostamento fisso di caccia, od a meno di 100 metri da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante il loro effettivo esercizio.

tolto: Gli impianti di caccia o di uccellagione che esigano per il loro funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto Ministeriale, sentita la Commissione venatoria centrale.

tolto: Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento fisso sia in parte di altri proprietari, occorre il consenso di questi ultimi; in difetto, il divieto di caccia e di uccellagione e' limitato al terreno pel quale esista il consenso del proprietario. Questa disposizione non si applica agli impianti gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

tolto: Il colpevole e' punito a querela di parte con la multa fino a lire 500.

tolto: La caccia e l'uccellagione non possono essere esercitate a meno di 400 metri da ciascun capanno di un Osservatorio ornitologico od Istituto scientifico, durante l'effettivo esercizio del capanno medesimo.

tolto: Il colpevole e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.aggiunto: Testo unico-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art20 · fonte del testo