Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 116 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

tolto: E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

tolto: Il Prefetto puo', in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinatili spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.aggiunto: Testo unico-art. 74 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art74 · fonte del testo