Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Non si puo' dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita.
tolto: In difetto di regolamenti non si puo' dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto ne' ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
tolto: Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprieta', e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finche' il fuoco sia spento.aggiunto: Testo unico-art. 58 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art58 · fonte del testo
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