Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonche' quelle pel trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
tolto: Oltre quanto e' stabilito nell'art. 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subito condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumita', la proprieta' o per omicidio anche colposo.
tolto: Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneita'.aggiunto: Testo unico-art. 51 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art51 · fonte del testo
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