Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 14 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunque detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri.

tolto: Sono esenti dall'obbligo della denunzia:

tolto: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

tolto: b) i possessori di raccolte, autorizzate, di armi artistiche, rare od antiche;

tolto: c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

tolto: L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.aggiunto: Testo unico-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art37 · fonte del testo