Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. 51 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'il questore puo' vietare, per ragioni di ordine o di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.
tolto: Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.aggiunto: Testo unico-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art25 · fonte del testo
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