Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali, ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
tolto: All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
tolto: Le persone che si rifiutino di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 300.aggiunto: Testo unico-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art23 · fonte del testo
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