Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' al impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
tolto: Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all'uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l'uso di esse.aggiunto: Testo unico-art. 210 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art210 · fonte del testo
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