Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se il denunziato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, la Commissione, esaminati i documenti esibiti, lo cita a comparire nuovamente innanzi a se' entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.
tolto: In qualunque stadio del procedimento, quando ritenga di avere elementi sufficienti, la Commissione, citato il denunziato, puo' pronunziare la sua ordinanza.aggiunto: Testo unico-art. 171 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art171 · fonte del testo
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