Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 240 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
tolto: E' ritenuta pubblica, anche la riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa.
tolto: I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.
tolto: Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.
tolto: L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo.
tolto: La detta autorita' puo', per le stesse ragioni, prescrivere le modalita' di tempo e di luogo della riunione.
tolto: I contravventori al divieto o alle prescrizioni della autorita' sono puniti con l'arresto non inferiore a due mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 2000. Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.
tolto: Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Testo unico-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art17 · fonte del testo
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