Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, e' punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.
tolto: Sano puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato.
tolto: In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' arrestato e punito con l'arresto non inferiore a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.
tolto: E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.aggiunto: Testo unico-art. 160 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art160 · fonte del testo
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