Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, e' punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.

tolto: Sano puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato.

tolto: In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' arrestato e punito con l'arresto non inferiore a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

tolto: E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.aggiunto: Testo unico-art. 160 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art160 · fonte del testo