Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 69 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e Comune di origine e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.
tolto: Detti direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d'identita'.aggiunto: Testo unico-art. 131 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art131 · fonte del testo
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