Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nei Comuni, ove esistano Monti di pieta' od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dall'il questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti contro pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pieta'.

tolto: Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pieta'.

tolto: Il parere della detta Amministrazione non vincola l'autorita' di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni.

tolto: E' vietato l'abituale acquisto di polizze del Monte di pieta' ed il concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.aggiunto: Testo unico-art. 118 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art118 · fonte del testo