Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno ne' altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
tolto: La licenza e' necessaria anche per l'esercizio di sensali o intromettitori.
tolto: Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
tolto: La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
tolto: Si puo' esercitare l'agenzia a mezzo di rappresentante.aggiunto: Testo unico-art. 116 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art116 · fonte del testo
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