[1](Art. 50 T. U. 1926).

[2]Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse ((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio)). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

[3]Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

[4]E' consentita la rappresentanza.

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012. 10 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse tolto: durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate aggiunto: hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art51 · fonte del testo