[1](Art. 42 T. U. 1926).

[2]Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11, non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:

  • a)a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  • b)a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  • c)a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

[3]La licenza puo' essere ricusata ((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,)) ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.57

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

57

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".

Testo vigente dal 14 settembre 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 440/1993

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1993

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta comporta, come conseguenza ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, dello stesso r.d. n. 773/1931 nella parte in cui stabilisce identico onere ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi. - V. massima precedente.

    Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/2019

    Questione infondata
    9 maggio 2019

    È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a ), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio a quo è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie.

    Art. 43 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che consentirebbero la revoca della licenza di porto d'armi a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, in base a parametri generici ed indeterminati. Delle norme impugnate è infatti possibile e doveroso dare un'interpretazione conforme a Costituizone, gravando sulla pubblica amministrazione specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimità del provvedimento amministrativo. red.: A. Agrò

    Art. 11 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 43 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1993 al 14 settembre 2018. 12 parole aggiunte.

La licenza puo' essere ricusata ai aggiunto: soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art43 · fonte del testo