[1](Art. 23 T. U. 1926).

[2]Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

[3]All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

[4]Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento ((sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta)).

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 87/1957

    Questione infondata
    22 giugno 1957

    È manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che riguarda le formalità per lo svolgimento delle riunioni e degli assembramenti.

    Art. 18 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 24 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 17 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 17 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono tolto: punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila aggiunto: soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art24 · fonte del testo